PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea o della lingua internazionale esperanto».
      2. L'insegnamento della lingua internazionale esperanto è istituito altresì nelle scuole e negli istituti appartenenti al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, ovvero del secondo ciclo, il cui piano di studi prevede l'insegnamento di almeno due lingue straniere.
      3. L'insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito secondo gli obiettivi nazionali generali e specifici di apprendimento e gli orari stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le modalità previste per la seconda lingua straniera.

Art. 2.

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eventualmente avvalendosi di associazioni e di organizzazioni interessate e competenti, cura l'informazione e la sensibilizzazione circa le motivazioni a favore della scelta della lingua internazionale esperanto e promuove altresì intese di collaborazione internazionale ai fini della diffusione educativa dell'insegnamento della lingua internazionale esperanto, in particolare nei Paesi membri dell'Unione europea.

 

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Art. 3.

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel quadro delle procedure di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, recante la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, sono stabiliti i titoli validi per l'ammissione ai corsi di abilitazione previsti per l'insegnamento della lingua e della letteratura esperanto, le relative classi di concorso e gli eventuali provvedimenti di attuazione.
      2. Nell'ambito dell'autonomia didattica degli atenei, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, le singole università possono includere negli ordinamenti dei loro corsi di studio l'insegnamento delle lingue internazionali ausiliarie, con particolare riguardo all'esperanto, tra le attività formative affini o integrative a quelle di base di cui al comma 5 dell'articolo 10 del medesimo regolamento nell'ambito di tutte le classi di laurea e di laurea magistrale.
      3. Previa costituzione di un apposito settore scientifico disciplinare da inserire nell'elenco di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000, l'insegnamento delle lingue di cui al comma 2 del presente articolo può essere incluso anche tra gli obiettivi e le attività formative qualificanti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
      4. Nelle more dell'attuazione della disciplina a regime prevista dalla presente legge per fare fronte alla esigenza dell'insegnamento della lingua internazionale esperanto, tale insegnamento può essere affidato a docenti di ruolo in possesso di apposito attestato di formazione rilasciato

 

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da organizzazioni competenti oppure, temporanemente, a personale docente esterno:

          a) in possesso di diploma di laurea, preferibilmente in lingue, e dell'attestato di formazione di cui all'alinea;

          b) cultore della lingua internazionale esperanto.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.